IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visti gli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517,  recante
«Modificazioni al decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,
recante riordino della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419, recante «Delega al Governo
per la razionalizzazione  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  per
l'adozione  di  un  testo  unico  in  materia  di  organizzazione   e
funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; 
  Visto l'art. 7-bis del decreto legislativo  n.  502  del  1992  che
individua i Dipartimenti di  prevenzione  quali  strutture  operative
dell'unita' sanitaria locale per garantire  la  tutela  della  salute
collettiva,  perseguendo  obiettivi  di  promozione   della   salute,
prevenzione delle malattie e delle disabilita',  miglioramento  della
qualita' della vita, con  il  compito,  tra  l'altro,  di  promuovere
azioni volte a individuare  e  rimuovere  le  cause  di  nocivita'  e
malattia di origine ambientale, umana e animale; 
  Visto l'art. 7-ter, lettera b), del decreto legislativo n. 502  del
1992, ove si prevede tra le funzioni del Dipartimento di  prevenzione
la «tutela della collettivita' dai rischi sanitari degli ambienti  di
vita anche con riferimento agli  effetti  sanitari  degli  inquinanti
ambientali»; 
  Visti, inoltre, gli  articoli  7-quater,  7-quinquies  del  decreto
legislativo n. 502 del  1992,  i  quali  disciplinano,  tra  l'altro,
l'organizzazione dei Dipartimenti di prevenzione; 
  Visto il decreto legislativo 16 giugno 1999, n. 229, recante «Norme
per la razionalizzazione del Servizio sanitario  nazionale,  a  norma
dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela della salute»; 
  Vista la legge 28 giugno 2016, n.  132,  recante  «Istituzione  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e,
in particolare, l'articolo  9  rubricato  «Livelli  essenziali  delle
prestazioni tecniche ambientali»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei   livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» e in particolare l'art. 2,  che
individua i livelli essenziali  di  assistenza  tra  cui  prevenzione
collettiva  e  sanita'  pubblica  e,  nell'ambito   delle   aree   di
intervento, prevede il programma  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza degli ambienti aperti e confinati, precisando che  in  tale
area di intervento,  i  programmi  e  le  relative  prestazioni  sono
erogati in forma integrata tra sistema sanitario  e  agenzie  per  la
protezione  ambientale,  in  accordo  con  le  indicazioni  normative
regionali nel rispetto dell'art. 7-quinquies del decreto  legislativo
n. 502 del 1992; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza,  presentato  alla
Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del
regolamento (UE) n. 2021/241; 
  Visto il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti», che
approva il Piano nazionale per gli investimenti  complementari  (PNC)
finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR
per gli anni dal 2021 al 2026; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge  n.  59
del 2021 summenzionato che individua, tra gli  interventi  finanziati
con  le  risorse  del  piano,   l'investimento   «Salute,   ambiente,
biodiversita' e clima», collegato all'azione di riforma oggetto della
Missione 6-Salute «Health del PNRR Istituzione del sistema  nazionale
salute, ambiente e clima» ed ha  l'obiettivo  di  definire  un  nuovo
assetto della prevenzione collettiva e sanita' pubblica, in linea con
un approccio One health nella sua evoluzione Planetary health; 
  Visto il decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Istituzione
del sistema nazionale prevenzione  salute  dai  rischi  ambientali  e
climatici (SNPS)» e in particolare l'art. 27; 
  Visti i successivi commi 3 e 4 del citato art. 27 del decreto-legge
n. 36 del 2022, che  definiscono  rispettivamente  le  funzioni  e  i
soggetti che fanno parte del SNPS; 
  Visto, altresi', il comma 5 del citato art. 27, ove si prevede  che
«con decreto del Ministro della salute, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  previa
intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
individuati gli  specifici  compiti,  ivi  inclusi  gli  obblighi  di
comunicazione dei dati personali, anche appartenenti  alle  categorie
particolari  di  cui  all'articolo  9  del  regolamento  UE/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,  che  tutti  i
soggetti di cui al  comma  4,  svolgono  nell'ambito  del  SNPS,  per
l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3»; 
  Visto, infine, il comma 6, del citato art. 27, nel quale si prevede
che «con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della salute e del Ministro  della  transizione
ecologica,  da  adottare  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e
degli obiettivi individuati  per  il  progetto  di  cui  al  comma  8
dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 15 luglio 2021, sono definite le  modalita'  di  interazione  del
SNPS con il SNPA e che  allo  scopo  di  assicurare,  anche  mediante
l'adozione di apposite direttive, la effettiva operativita',  secondo
criteri di efficacia, economicita' e buon andamento, delle  modalita'
di interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto di cui  al  primo
periodo e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri
una cabina di regia» e ne vengono individuati i componenti; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  9  giugno   2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  155
- Serie generale - del  5  luglio  2022,  con  il  quale  sono  stati
definiti i compiti dei soggetti che compongono il SNPS; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  in  particolare,
l'art. 4,  comma  1,  secondo  cui  il  Ministero  della  transizione
ecologica ha assunto la denominazione di  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012 recante  «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare,  l'art.  29
concernente  i  compiti  e  le  funzioni  del  Dipartimento  per   il
coordinamento amministrativo; 
  Visto,  altresi',  il  decreto  del   segretario   generale   della
Presidenza del Consiglio dei  ministri  13  maggio  2022  concernente
l'organizzazione  interna  del  Dipartimento  per  il   coordinamento
amministrativo e, in particolare, l'art. 8, comma 1, il quale prevede
che il  Dipartimento  svolge,  tra  le  altre  attivita',  quella  di
supporto tecnico-amministrativo ai tavoli governativi  sulle  materie
di competenza dell'ufficio; 
  Considerato, inoltre, il  Piano  nazionale  prevenzione  2020-2025,
che, in linea  con  gli  orientamenti  europei  e  internazionali,  e
tenendo  conto  degli  orientamenti   produttivi   finalizzati   alla
riduzione  dell'impatto  ambientale,  nonche'  dei  nuovi  LEA  e  in
continuita'   con   il   PNP   2014-2019   propone   una    strategia
intersettoriale e integrata, finalizzata a realizzare sinergie tra  i
servizi sanitari, preposti alla salute umana e a  quella  animale,  e
quelli preposti alla tutela ambientale,  per  potenziare  l'approccio
One health, con  l'obiettivo  di  ridurre  le  malattie  e  le  morti
premature evitabili  correlate  all'impatto  ambientale  di  pratiche
produttive per tutelare la salute e  il  benessere  delle  persone  e
degli animali; 
  Ritenuto, pertanto, necessario definire le modalita' di interazione
del SNPS con il SNPA e istituire presso la Presidenza  del  Consiglio
dei ministri la Cabina di regia di  cui  al  summenzionato  art.  27,
comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 36 del 2022 allo scopo
di assicurare, anche mediante l'adozione di  apposite  direttive,  la
effettiva operativita', secondo criteri di efficacia, economicita'  e
buon andamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce le modalita'  di  interazione  del
SNPS con il SNPA ai sensi dell'art. 27, comma 6, del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36. 
  2. Allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione di  apposite
direttive, la effettiva operativita', secondo criteri  di  efficacia,
economicita' e buon andamento, delle  modalita'  di  interazione  del
SNPS con il SNPA, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri -  Dipartimento  per  il  coordinamento  amministrativo,  la
Cabina di regia di cui al comma 6 summenzionato.