IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419, recante «Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; Visto l'art. 7-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 che individua i Dipartimenti di prevenzione quali strutture operative dell'unita' sanitaria locale per garantire la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilita', miglioramento della qualita' della vita, con il compito, tra l'altro, di promuovere azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocivita' e malattia di origine ambientale, umana e animale; Visto l'art. 7-ter, lettera b), del decreto legislativo n. 502 del 1992, ove si prevede tra le funzioni del Dipartimento di prevenzione la «tutela della collettivita' dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali»; Visti, inoltre, gli articoli 7-quater, 7-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, i quali disciplinano, tra l'altro, l'organizzazione dei Dipartimenti di prevenzione; Visto il decreto legislativo 16 giugno 1999, n. 229, recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute»; Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e, in particolare, l'articolo 9 rubricato «Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» e in particolare l'art. 2, che individua i livelli essenziali di assistenza tra cui prevenzione collettiva e sanita' pubblica e, nell'ambito delle aree di intervento, prevede il programma di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati, precisando che in tale area di intervento, i programmi e le relative prestazioni sono erogati in forma integrata tra sistema sanitario e agenzie per la protezione ambientale, in accordo con le indicazioni normative regionali nel rispetto dell'art. 7-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti», che approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per gli anni dal 2021 al 2026; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2021 summenzionato che individua, tra gli interventi finanziati con le risorse del piano, l'investimento «Salute, ambiente, biodiversita' e clima», collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6-Salute «Health del PNRR Istituzione del sistema nazionale salute, ambiente e clima» ed ha l'obiettivo di definire un nuovo assetto della prevenzione collettiva e sanita' pubblica, in linea con un approccio One health nella sua evoluzione Planetary health; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Istituzione del sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)» e in particolare l'art. 27; Visti i successivi commi 3 e 4 del citato art. 27 del decreto-legge n. 36 del 2022, che definiscono rispettivamente le funzioni e i soggetti che fanno parte del SNPS; Visto, altresi', il comma 5 del citato art. 27, ove si prevede che «con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati gli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del regolamento UE/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che tutti i soggetti di cui al comma 4, svolgono nell'ambito del SNPS, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3»; Visto, infine, il comma 6, del citato art. 27, nel quale si prevede che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, sono definite le modalita' di interazione del SNPS con il SNPA e che allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione di apposite direttive, la effettiva operativita', secondo criteri di efficacia, economicita' e buon andamento, delle modalita' di interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto di cui al primo periodo e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia» e ne vengono individuati i componenti; Visto il decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 - Serie generale - del 5 luglio 2022, con il quale sono stati definiti i compiti dei soggetti che compongono il SNPS; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, in particolare, l'art. 4, comma 1, secondo cui il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 29 concernente i compiti e le funzioni del Dipartimento per il coordinamento amministrativo; Visto, altresi', il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2022 concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per il coordinamento amministrativo e, in particolare, l'art. 8, comma 1, il quale prevede che il Dipartimento svolge, tra le altre attivita', quella di supporto tecnico-amministrativo ai tavoli governativi sulle materie di competenza dell'ufficio; Considerato, inoltre, il Piano nazionale prevenzione 2020-2025, che, in linea con gli orientamenti europei e internazionali, e tenendo conto degli orientamenti produttivi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, nonche' dei nuovi LEA e in continuita' con il PNP 2014-2019 propone una strategia intersettoriale e integrata, finalizzata a realizzare sinergie tra i servizi sanitari, preposti alla salute umana e a quella animale, e quelli preposti alla tutela ambientale, per potenziare l'approccio One health, con l'obiettivo di ridurre le malattie e le morti premature evitabili correlate all'impatto ambientale di pratiche produttive per tutelare la salute e il benessere delle persone e degli animali; Ritenuto, pertanto, necessario definire le modalita' di interazione del SNPS con il SNPA e istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia di cui al summenzionato art. 27, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 36 del 2022 allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione di apposite direttive, la effettiva operativita', secondo criteri di efficacia, economicita' e buon andamento; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto definisce le modalita' di interazione del SNPS con il SNPA ai sensi dell'art. 27, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. 2. Allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione di apposite direttive, la effettiva operativita', secondo criteri di efficacia, economicita' e buon andamento, delle modalita' di interazione del SNPS con il SNPA, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, la Cabina di regia di cui al comma 6 summenzionato.